Offese tramite Facebook: rischio reato e risarcimento del danno!
Mettiamo che qualcuno, per esempio un collega o il vostro datore di lavoro, vi abbia fatto girare particolarmente le scatole.
Mettiamo che in un momento di sconforto avete esposto il vostro rammarico in un post su facebook, offendendolo con parole o frasi ingiuriose.
Ebbene anche se non dichiarate espressamente chi è il destinatario del vostro messaggio il vostro sfogo potrebbe costarvi caro !
Il codice penale italiano infatti prevede all’art. 595 che chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Pena che può essere aumentata per i casi in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, se l’offesa è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, o in atto pubblico ovvero ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Si tratta di un reato a forma libera e dunque nulla esclude che l’offesa alla reputazione altrui può ben essere fatta anche attraverso la diffusione sulla “rete” internet di messaggi lesivi dell’altrui onore.
Secondo opinione di dottrina e giurisprudenza prevalenti la diffamazione va qualificata come reato di danno, per la cui configurabilità, è necessaria la realizzazione dell’evento inteso quale percezione e comprensione dell’offesa da parte di più persone. E sia internet, che specificamente il più famoso dei social network, sono mezzi idonei alla diffusione, comprensione e percezione del messaggio offensivo ad un vasto pubblico (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n.44126).
Per gli stessi motivi infatti la Suprema Corte si è espressa nel senso che anche postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431 del 28 aprile 2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione che comporta pena da sei mesi a tre anni o multa non inferiore.
Infatti, secondo la Cassazione l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa (Cass. Pen. n. 7410 del 2010 e n. 16712 del 2014). L’intento pertanto diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni (Cass. Pen. 4384 del 1991).
E a nulla serve nascondersi dietro un profilo falso, infatti l’articolo 494 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno chi, tra l’altro, si attribuisce un falso nome ovvero un nome altrui al fine di procurare un vantaggio a sé o danni ad altri.
E ovviamente oltre ad incorrere nel rischio della pena, potreste essere costretti a risarcire all’offeso anche i danni economici.
Dunque attenzione a ciò che pubblicate!!!
Mettiamo che in un momento di sconforto avete esposto il vostro rammarico in un post su facebook, offendendolo con parole o frasi ingiuriose.
Ebbene anche se non dichiarate espressamente chi è il destinatario del vostro messaggio il vostro sfogo potrebbe costarvi caro !
Il codice penale italiano infatti prevede all’art. 595 che chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.
Pena che può essere aumentata per i casi in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, se l’offesa è recata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, o in atto pubblico ovvero ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. Si tratta di un reato a forma libera e dunque nulla esclude che l’offesa alla reputazione altrui può ben essere fatta anche attraverso la diffusione sulla “rete” internet di messaggi lesivi dell’altrui onore.
Secondo opinione di dottrina e giurisprudenza prevalenti la diffamazione va qualificata come reato di danno, per la cui configurabilità, è necessaria la realizzazione dell’evento inteso quale percezione e comprensione dell’offesa da parte di più persone. E sia internet, che specificamente il più famoso dei social network, sono mezzi idonei alla diffusione, comprensione e percezione del messaggio offensivo ad un vasto pubblico (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n.44126).
Per gli stessi motivi infatti la Suprema Corte si è espressa nel senso che anche postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431 del 28 aprile 2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione che comporta pena da sei mesi a tre anni o multa non inferiore.
Infatti, secondo la Cassazione l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorché non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa (Cass. Pen. n. 7410 del 2010 e n. 16712 del 2014). L’intento pertanto diffamatorio può essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni (Cass. Pen. 4384 del 1991).
E a nulla serve nascondersi dietro un profilo falso, infatti l’articolo 494 del codice penale punisce con la reclusione fino ad un anno chi, tra l’altro, si attribuisce un falso nome ovvero un nome altrui al fine di procurare un vantaggio a sé o danni ad altri.
E ovviamente oltre ad incorrere nel rischio della pena, potreste essere costretti a risarcire all’offeso anche i danni economici.
Dunque attenzione a ciò che pubblicate!!!
Avvocato Emiliano Capasso
avvocatoemilianocapasso@gmail.com